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Blog - SUPERBONUS E SCONTO IN FATTURA 2024

SUPERBONUS E SCONTO IN FATTURA 2024

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale, disciplinata dal D.L. n°34/2020, per specifici interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Con l’inizio del 2024 il Superbonus ha subito un significativo ridimensionamento: è diminuita l’aliquota di agevolazione, si è ridotta la platea di potenziali beneficiari ed è stata vietata – salvo alcune deroghe – l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura.

Le aliquote del Superbonus

Il Superbonus, che all’origine prevedeva un’aliquota di detrazione fissa pari al 110%, ha aliquote variabili e scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario e al tipo di fabbricato.

Interventi su condomini e fabbricati composti da 2 a 4 unità immobiliari

  • Aliquota al 110% per le spese sostenute fino a dicembre 2022.
  • Aliquota al 110% per le spese sostenute dall’1/1/2023 al 31/12/2023 se il titolo edilizio è stati richiesto entro il 31/12/2022 e la delibera assembleare è stata adottata entro il 18/11/2022.
  • Aliquota al 90% per le spese sostenute dall’1/1/2023 al 31/12/2023 nei casi diversi da quelli indicati al punto precedente.
  • Aliquota al 70% per le spese sostenute dall’1/1/2024 al 31/12/2024.
  • Aliquota al 65% per le spese sostenute dall’1/1/2025 al 31/12/2025.

Interventi su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici e metereologici dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza

  • Aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025.

Interventi fabbricati unifamiliari

  • Dal 2024 non si potranno più effettuare interventi di Superbonus su edifici unifamiliari.

Cosa è lo sconto in fattura?

Lo sconto in fattura, previsto dall’art. 121 comma 1 del D.L. n°34/2020, è una particolare opzione che può essere esercitata dai beneficiari di una detrazione fiscale relativa a bonus edilizi; in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, i beneficiari possono optare per un contributo sotto forma di sconto diretto sul corrispettivo dovuto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Questi ultimi recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Lo sconto in fattura permette quindi al cliente di ricevere un abbattimento immediato del costo dei lavori.

Tutte le novità sullo sconto in fattura per il Superbonus nel 2024

Lo sconto in fattura, così come la cessione del credito, è stato soppresso con l’entrata in vigore del D.L. n°11/2023 e della relativa Legge di conversione n°38/2023, fatte salve alcune specifiche eccezioni. Chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dello sconto in fattura relativo al Superbonus sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023.

Resta possibile procedere con lo sconto in fattura nel 2024 solo nei seguenti casi:

  • interventi su fabbricati composti da 2 a 4 unità immobiliari per i quali è stata presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
  • interventi su fabbricati condominiali per i quali è stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulta presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
  • interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sia stata presentata l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023;
  • interventi su fabbricati situati nei comuni colpiti da eventi sismici o metereologici dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Varianti al progetto depositato

Come chiarito dall’art. 2-bis del D.L. n°11/2023, la presentazione di un progetto in variante – alla CILAS o al diverso titolo edilizio richiesto in ragione della tipologia d’intervento edilizio da eseguire – non rileva ai fini della definizione dell’aliquota e dello sconto in fattura. Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini non è rilevante neppure l’eventuale nuova delibera assembleare per approvazione della suddetta variante.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, costituiscono varianti al titolo edilizio che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dalla normativa le seguenti operazioni:

  • modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
  • variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
  • la realizzazione di interventi trainati non previsti nella CILAS presentata ad inizio lavori.

Bussero, 23/03/2024