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SuperBonus 110%

Il Decreto Rilancio (N. 34 del 19 maggio 2020) ha introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Ecobonus e Sisma Bonus: potenziamento al 110% della detrazione fiscale

Il decreto ha potenziato al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Le nuove detrazioni fiscali del 110% si potranno applicare ad interi edifici o parti di questi, ma non a singole unità immobiliari.

Ecobonus 110 Ristrutturazione Omega Soluzioni

Per quali interventi e tetti di spesa

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, vale a dire il “cappotto termico”.
Tetto di spesa massimo agevolabile: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione.
Tetto di spesa massimo agevolabile: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.
Tetto di spesa massimo agevolabile: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Infissi esterni, pannelli e schermature solari

L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente elencati. In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico, come:
• l’installazione di pannelli solari o di schermature solari,
• la sostituzione degli infissi.
Tetto di spesa massimo agevolabile: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Infissi esterni, pannelli e schermature solari

L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente elencati. In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico, come:
• l’installazione di pannelli solari o di schermature solari,
• la sostituzione degli infissi.
Tetto di spesa massimo agevolabile: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sismabonus

La detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.
In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

Sismabonus

La detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.
In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

Impianti fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse.
Tetto di spesa massima agevolabile: 48.000 euro, con importo massimo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

Impianti fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse.
Tetto di spesa massima agevolabile: 48.000 euro, con importo massimo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

Ricarica di veicoli elettrici

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110%.

Ricarica di veicoli elettrici

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110%.

Soggetti beneficiari

Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre l’edificio nella sua interezza o una parte minima dell’involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente:
• condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché enti aventi le stesse finalità;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
I Condomini (dotati di codice fiscale costituiti da almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari) potranno ottenere tutte le detrazioni fiscali del 110% (ecobonus e sisma bonus) anche se al suo interno siano presenti seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
La detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) non prevede altre limitazioni, nel caso di interventi per l’efficientamento energetico (ecobonus) effettuati su edifici unifamiliari la norma prevede che l’ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso l’edificio sia adibito ad abitazione principale.

Soggetti beneficiari

Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre l’edificio nella sua interezza o una parte minima dell’involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente:
• condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché enti aventi le stesse finalità;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
I Condomini (dotati di codice fiscale costituiti da almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari) potranno ottenere tutte le detrazioni fiscali del 110% (ecobonus e sisma bonus) anche se al suo interno siano presenti seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
La detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) non prevede altre limitazioni, nel caso di interventi per l’efficientamento energetico (ecobonus) effettuati su edifici unifamiliari la norma prevede che l’ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso l’edificio sia adibito ad abitazione principale.

Sconto in fattura e cessione del credito

L’aspetto più innovativo contenuto nel decreto Rilancio è dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:
• sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
• credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’art. 121 del Decreto prevede la possibilità di convertire il credito di imposta in sconto in fattura o in credito a seguito di cessione per molti degli interventi già previsti dalla normativa ed in particolare per le spese sostenute per:
• il recupero del patrimonio edilizio (bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi):
• sulle parti comuni di un edificio residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
• sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
• interventi di efficienza energetica (ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (ecobonus+sisma bonus) di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
• interventi di efficienza energetica di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus potenziato al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
• interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi).

Sconto in fattura e cessione del credito

L’aspetto più innovativo contenuto nel decreto Rilancio è dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:
• sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
• credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’art. 121 del Decreto prevede la possibilità di convertire il credito di imposta in sconto in fattura o in credito a seguito di cessione per molti degli interventi già previsti dalla normativa ed in particolare per le spese sostenute per:
• il recupero del patrimonio edilizio (bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi):
• sulle parti comuni di un edificio residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
• sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
• interventi di efficienza energetica (ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (ecobonus+sisma bonus) di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
• interventi di efficienza energetica di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus potenziato al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
• interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi).

Le condizioni per sconto in fattura e cessione del credito

Premesso che per la fruizione del superbonus per le spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è richiesto l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, tutti gli interventi che accedono all’ecobonus del 110% devono:
• rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
• assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:
• per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
• per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenuti per l’assicurazione.

Le condizioni per sconto in fattura e cessione del credito

Premesso che per la fruizione del superbonus per le spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è richiesto l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, tutti gli interventi che accedono all’ecobonus del 110% devono:
• rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
• assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:
• per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
• per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenuti per l’assicurazione.

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