INCOMPATIBILITÀ DEI RUOLI
Cumulo degli incarichi: un tecnico può, per lo stesso cantiere, ricoprire il ruolo di progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza?
Si, un tecnico può ricoprire contemporaneamente i ruoli di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nello stesso cantiere, purché siano rispettate le normative vigenti e non vi siano incompatibilità specifiche.
Normativa di riferimento
L’ art. 114 del D.Lgs 31 marco 2023, n. 36, prevede che:
“Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori… Il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”
Questa norma consente espressamente al direttore dei lavori di svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a condizione che possieda i requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza. Nessuna eccezione in materia di appalti privati.
La giurisprudenza ha affrontato la questione del cumulo di incarichi e la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, ha affermato che:
“Il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l’attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva“.
Questo significa che non vi è un’incompatibilità intrinseca nel ricoprire entrambi i ruoli, purché ciò non comprometta l’efficacia e la correttezza dell’esecuzione delle opere.
Responsabilità e obblighi
È importante sottolineare che, ricoprendo più ruoli, il tecnico assume una maggiore responsabilità, in quanto deve assicurare la conformità urbanistica del progetto e individuare il corretto procedimento amministrativo, anche amministrativo, da seguire.
Inoltre, il coordinatore per la sicurezza ha specifici obblighi di vigilanza e controllo, come stabilito dall’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento“.
Limiti e incompatibilità
Nonostante la possibilità di cumulo, vi sono situazioni in cui potrebbe essere opportuno evitare
di ricoprire più ruoli, per garantire l’efficacia delle funzioni e prevenire conflitti di interesse. Ad
esempio, in cantieri di particolare complessità o con elevati rischi per la sicurezza, potrebbe
essere preferibile nominare figure distinte per ciascun ruolo.
Conclusioni
Alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza, un tecnico può ricoprire i ruoli di
progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nello stesso cantiere, purché:
- sia in possesso dei requisiti professionali e delle competenze necessarie per ciascun ruolo;
- non vi siano specifiche incompatibilità previste dalla normativa o dal contratto. Le incompatibilità normative riguardano principalmente il ruolo del collaudatore rispetto ad altri ruoli nel cantiere. Infetti, secondo l’art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o architetto che non abbia partecipato alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. Questo implica che chi ha ricoperto uno di questi ruoli non può essere nominato collaudatore per lo stesso progetto;
sia in grado di garantire l’efficace svolgimento di tutte le funzioni, senza compromettere la sicurezza e la qualità dell’opera.
Bussero, 31/07/2025